Capo II

Art. 16

Perdite involontarie di beni

In vigore dal 1 gen 2002
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435#art-16

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