Capo II

Art. 13

Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata.

In vigore dal 1 gen 2002
Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata. 1. I soggetti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall' del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 2. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435#art-13

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