Capo II

Art. 12

Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili

In vigore dal 1 gen 2002
Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili 1. I soggetti di cui all', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all' del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo. 2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435#art-12

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