Capo II

Art. 14

Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni

In vigore dal 1 gen 2002
Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni 1. I soggetti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall', primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 2. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili. 3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria prevista dall', comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all' del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di cui all', comma 2, lettera a), del decreto Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà di cui al presente articolo. 4. Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435#art-14

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