Capo II

Art. 15

Termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini

In vigore dal 1 gen 2002
Termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini 1. Nell', del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;435#art-15

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