Titolo primo
Art. 5
Esami di Stato
In vigore dal 1 set 2001
1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-5