Titolo primo
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 set 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall', comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-1