Titolo primo

Art. 2

Istituzione di sezioni negli albi professionali

In vigore dal 1 set 2001
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea. 3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-2

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