Titolo primo
Art. 7
Valore delle classi di laurea
In vigore dal 1 set 2001
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-7