Titolo primo
Art. 8
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento
In vigore dal 1 set 2001
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell', comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-8