Capo VI
Art. 23
Diffusione dei dati
In vigore dal 26 lug 2001
1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat è autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unità di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all', comma 2, e agli , anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all' della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-23