Capo VII
Art. 25
Contributo forfetario
In vigore dal 26 lug 2001
1. Agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie è corrisposto dall'Istat un contributo forfetario, onnicomprensivo, determinato in base al numero e alla tipologia delle unità censite e delle attività censuarie espletate, alla complessità e alla dispersione territoriale delle unità di rilevazione. Il contributo è comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento, di cui all'. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori. La somma totale dei contributi onnicomprensivi non può superare il 75 per cento degli stanziamenti attribuiti per i censimenti generali 2000-2001, detratti quelli destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città, sono definiti, per i comuni e per le CCIAA, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti ai sensi dell' e nei limiti di cui al comma 2, i criteri di ripartizione tra le seguenti voci di spesa, nonché le relative modalità di erogazione:
a) spese di carattere generale, ivi comprese le quote di cui all', comma 3;
b) spese per compensi alle attività di rilevazione e coordinamento tecnico;
c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unità di cui all', comma 4;
d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276#art-25