Capo VI

Art. 21

Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

In vigore dal 26 lug 2001
1. Alle notizie raccolte in occasione dei censimenti si applicano gli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché di quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 3. I rilevatori e coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale. 4. I responsabili degli uffici di censimento sono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei dati.
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