Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 9 mag 2001
1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale è attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attività di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all', comma 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 294
Avvertenza:
Il presente regolamento è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 21 maggio 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente regolamento corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147#art-7