Art. 6
Dotazioni organiche
In vigore dal 9 mag 2001
1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale è ridotta di due unità la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generalevacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147#art-6