Art. 4
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi
In vigore dal 9 mag 2001
Dipartimento dell'amministrazione generale
del personale e dei servizi
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "Servizio centrale del provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera e)", sono sostituite dalle seguenti: "Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione.
3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147#art-4