Art. 5

Commissione tecnica della spesa pubblica

In vigore dal 9 mag 2001
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche: a) all', comma 2, secondo periodo, le parole da: "nonché la commissione tecnica della spesa pubblica" sino alla fine del periodo sono soppresse; b) dopo l' è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). - 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell', commi 2 e 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147#art-5

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