Art. 3
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
In vigore dal 9 mag 2001
1. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall' della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento è individuato quale autorità di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147#art-3