Art. 7
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
In vigore dal 1 apr 2001
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell'Istituto superiore di studi penitenziari;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;
e) Direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli Uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l'attività ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55#art-7