Art. 2
Dipartimenti del Ministero
In vigore dal 1 apr 2001
1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55#art-2