Art. 3

Ufficio del Capo del Dipartimento

In vigore dal 1 apr 2001
1. Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento. 2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall' del decreto legislativo, nonché dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli , comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito. In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero. L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l'attività internazionale svolta dal Dipartimento. 4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie. 5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'incarico di vice capo è conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55#art-3

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Ufficio del Capo del Dipartimento (Art. 3 Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo