Art. 8
Dipartimento per la Giustizia Minorile
In vigore dal 1 apr 2001
1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e amministrazione del personale e dei dirigenti; formazione e aggiornamento professionale del personale civile e di polizia penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture; relazioni sindacali; disciplina;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e dei servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure contrattuali;
c) Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'attività giudiziaria.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili, attività ispettiva;
b) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati ed aventi vigore nello Stato; rapporti con le Autorità giudiziarie italiane ed estere; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni;
c) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del dipartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55#art-8