Art. 10

Divieti di nuovi o maggiori oneri

In vigore dal 1 apr 2001
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2001 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 3, foglio n. 35
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Divieti di nuovi o maggiori oneri (Art. 10 Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo