Art. 10
10 / 10Divieti di nuovi o maggiori oneri
In vigore dal 1 apr 2001
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2001
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 3, foglio n. 35
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55#art-10