Art. 2 · Dipartimenti del Ministero

Art. 2

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Dipartimenti del Ministero

In vigore dal 1 apr 2001
1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa: a) Dipartimento per gli affari di giustizia; b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) Dipartimento per la giustizia minorile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;55#art-2