Titolo IV
Art. 23
Disapplicazioni
In vigore dal 27 apr 2001
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
a) con riferimento all' (Tempo di lavoro): del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
b) con riferimento all' (Congedo ordinario e festività): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c) con riferimento all' (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
d) con riferimento all' (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
e) con riferimento all' (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
f) con riferimento all' (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; , commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; , commi 22, 23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
g) con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; , comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-23