Titolo IV
Art. 24
Copertura finanziaria
In vigore dal 27 apr 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 28.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; quanto a lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 3 Affari esteri, foglio n. 166
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-24