Titolo III

Art. 21

Effetti del nuovo trattamento economico

In vigore dal 27 apr 2001
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-21

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