Titolo III

Art. 18

Retribuzione di posizione

In vigore dal 27 apr 2001
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: a) Segretario generale L. 35.286.000; b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b), del decreto n. 2069 L. 29.993.000; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c) del decreto n. 2069 L. 25.406.000; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000; e) funzionari di cui all', lettera e) del decreto n. 2069 L. 14.114.000; f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000. 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. 3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all' del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza. 4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: ambasciatore.... L. 29.993.000 ministro plenipotenziario.... L. 21.877.000 consigliere di ambasciata.... L. 14.114.000 consigliere di legazione.... L. 12.350.000 segretario di legazione.... L. 12.350.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-18

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