Titolo II

Art. 3

Tempo di lavoro

In vigore dal 27 apr 2001
1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Per le improvvise, effettive ed indifferibili esigenze di servizio dell'Amministrazione, il funzionario diplomatico assicura, nell'ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilità per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine settimana ed i giorni festivi. Nell'eventualità che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla cessazione delle suddette esigenze dell'Amministrazione, l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio. 4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-3

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