Titolo III
Art. 15
Indennità integrativa speciale
In vigore dal 9 lug 2003
1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:
ambasciatore................. L. 18.064.000
ministro plenipotenziario.... L. 17.498.000
consigliere di ambasciata.... L. 15.710.000
consigliere di legazione..... L. 14.917.000
segretario di legazione...... L. 14.628.000
Note all'articolo
- Il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo 15, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore ................. Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario .... Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata .... Euro 8.113,56 Consigliere di legazione ..... Euro 7.704,00 Segretario di legazione....... Euro 7.554,72"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-15