Art. 15 · Indennità integrativa speciale
Titolo III

Art. 15

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Indennità integrativa speciale

In vigore dal 9 lug 2003
1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità: ambasciatore................. L. 18.064.000 ministro plenipotenziario.... L. 17.498.000 consigliere di ambasciata.... L. 15.710.000 consigliere di legazione..... L. 14.917.000 segretario di legazione...... L. 14.628.000

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002 l'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo 15, e' corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore ................. Euro 9.329,40 Ministro plenipotenziario .... Euro 9.036,96 Consigliere di ambasciata .... Euro 8.113,56 Consigliere di legazione ..... Euro 7.704,00 Segretario di legazione....... Euro 7.554,72"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-15