Art. 24 · Copertura finanziaria
Titolo IV

Art. 24

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Copertura finanziaria

In vigore dal 27 apr 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 28.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; quanto a lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001 Ministeri istituzionali, rep. n. 3 Affari esteri, foglio n. 166
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