Capo II
Art. 11
D i v i e t i
In vigore dal 8 mag 2013
(Divieti).
1. Salvo quanto previsto dall', comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-11