Capo II

Art. 10

D e r o g h e

In vigore dal 6 giu 2001
1. Le farine di grano tenero e gli sfarinati di grano duro, utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, con la sola dicitura farina di frumento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-10

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