Capo III

Art. 14

Abrogazioni

In vigore dal 6 giu 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) gli , primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580; b) il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1998, n. 264. 2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Fassino, Ministro della giustizia Del Turco, Ministro delle finanze Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Veronesi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 343
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo