Capo III
Art. 14
Abrogazioni
In vigore dal 6 giu 2001
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) gli , primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;
b) il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1998, n. 264.
2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Fassino, Ministro della giustizia
Del Turco, Ministro delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Veronesi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 343
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-14