Capo III

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 13 feb 2019
1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinata all'esportazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalità tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall' del decreto Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-12

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