Art. 11 · D i v i e t i
Capo II

Art. 11

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D i v i e t i

In vigore dal 8 mag 2013
(Divieti). 1. Salvo quanto previsto dall', comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-11