Titolo II

Art. 18

Trattamento di missione

In vigore dal 6 mag 2001
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-18

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