Titolo II
Art. 13
Area di applicazione e durata
In vigore dal 6 mag 2001
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall' del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall' del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-13