Titolo I
Art. 8
Indennità di presenza notturna e festiva
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora".
- Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 6 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-8