Titolo II

Art. 20

Indennità di presenza notturna e festiva

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora."
  • Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
  • Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-20

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