Titolo II
Art. 21
Indennità di imbarco e relative indennità supplementari
In vigore dal 6 mag 2001
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-21