Art. 8

Indennità di bilinguismo

In vigore dal 6 mag 2001
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all' comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall' del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: Lire - Attestato A.... 408.000 Attestato B.... 340.000 Attestato C.... 272.000 Attestato D.... 245.000. 2. A decorrere dal l gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all', comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall' del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Lire - Prima fascia..............................408.000 Seconda fascia............................340.000 Terza fascia..............................272.000 Quarta fascia.............................245.000.
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Indennità di bilinguismo (Art. 8 Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.) — Testo vigente | Portale Normativo