Art. 7
Indennità di presenza festiva
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00".
- Il D.P.R 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00".
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare: a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00; b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-08;139#art-7