Art. 11

Copertura finanziaria

In vigore dal 6 mag 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire 517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n. 216
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