Art. 11
Copertura finanziaria
In vigore dal 6 mag 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire 517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n. 216
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-08;139#art-11