Art. 6
Trattamento di missione
In vigore dal 6 mag 2001
1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell', comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-08;139#art-6