Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 6 mag 2001
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all', hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-08;139#art-3

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Effetti dei nuovi stipendi (Art. 3 Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.) — Testo vigente | Portale Normativo