Sez. II

Art. 41

(L) Validità dei certificati

In vigore dal 1 gen 2012
(L) Validità dei certificati 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-41

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