Sez. II
Art. 41
(L) Validità dei certificati
In vigore dal 1 gen 2012
(L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-41