Sez. III

Art. 44

(R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-44

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